don Enrico Finotti
Fin dai tempi più antichi furono istituiti dalla Chiesa alcuni ministeri al fine di prestare debitamente a Dio il culto sacro e di offrire, secondo le necessità, un servizio al popolo di Dio. Con essi erano affidati ai fedeli, perché li esercitassero, degli uffici di carattere liturgico e caritativo a seconda delle varie circostanze.
Il conferimento di tali uffici spesso avveniva mediante un particolare rito, col quale il fedele, ottenuta la benedizione di Dio, era costituito in una speciale classe o grado per adempiere una determinata funzione ecclesiastica (Ministeria quaedam, 15 agosto 1972).
Quelli che nella secolare tradizione della Chiesa latina erano chiamati Ordini minori sono ora riveduti e chiamati Ministeri. Corrisponde inoltre alla realtà stessa e alla mentalità odierna che i menzionati uffici non siano più chiamati ordini minori e che il loro conferimento sia denominato non «ordinazione» ma «istituzione», ed ancora che siano e vengano ritenuti propriamente chierici soltanto coloro che hanno ricevuto il Diaconato.
In tal modo risalterà anche meglio la distinzione fra chierici e laici, fra ciò che è proprio e riservato ai chierici e ciò che può essere affidato ai fedeli laici; così apparirà più chiaramente il loro vicendevole rapporto, in quanto il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro, poiché l’uno e l’altro, ognuno a suo propri modo, partecipano dell’unico sacerdozio di Cristo [LG10] (Ministeria quaedam, 15 agosto 1972).
Il loro riordino riguarda diversi aspetti:
– Sul piano teologico è chiarita la loro natura laicale. Non sono una emanazione della grazia del sacramento dell’Ordine, ma sono conferiti attingendo alla grazia battesimale in quanto forme dell’esercizio del sacerdozio regale e quindi esercitati dai fedeli laici. Certo questi servizi sono in stretta relazione col Ministero ordinato, ma non fanno parte neppure parzialmente dell’Ordine sacro. Essi occupano nelle azioni liturgiche ruoli pienamente laicali, possibili ad ogni battezzato, che ne abbia capacità e carisma riconosciuti dalla Chiesa.
La Prima Tonsura non viene più conferita; l’ingresso nello stato clericale è annesso al diaconato (Ministeria quaedam, I). I ministeri possono essere affidati anche ai laici, di modo che non siano più considerati come riservati ai candidati al sacramento dell’Ordine (Ministeria quaedam, III).
I laici di sesso maschile, che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti… (CDC, Can. 230 – § 1).
– Quanto al numero si passa dal Suddiaconato e dai quattro Ordini minori (ostiario, esorcista, lettore, accolito), ai due unici attuali Ministeri (lettore e accolito). Il Suddiaconato è abolito e le sue funzioni vengono assegnate all’Accolitato. È tuttavia possibile alle Conferenze Episcopali aggiungere altri ministeri. I ministeri che devono essere mantenuti in tutta la Chiesa Latina, adattati alle odierne necessità, sono due, quello cioé del Lettore e quello dell’Accolito.
Le funzioni, che finora erano affidate al Suddiacono, sono demandate al Lettore e all’Accolito, e pertanto, nella Chiesa Latina, non si ha più l’ordine maggiore del Suddiaconato. Nulla tuttavia impedisce che, a giudizio della Conferenza Episcopale, l’Accolito, in qualche luogo, possa chiamarsi anche Suddiacono (Ministeria quaedam, IV).
– L’istituzione dei Ministeri esige un esercizio reale di ogni Ministero, sufficientemente esteso nel tempo, in modo da evitare che si riduca una formalità canonica senza alcuna esperienza celebrativa. I candidati al Diaconato e al Sacerdozio debbono ricevere i ministeri del Lettore e dell’Accolito, se non l’hanno già fatto, ed esercitarli per un conveniente periodo di tempo, affinché meglio si dispongano ai futuri servizi della Parola e dell’Altare (Ministeria quaedam, XI).
Se la loro natura teologica fu materia alquanto discussa nei secoli fino al Vaticano II, tuttavia già nel Concilio Tridentino veniva suggerita, anche se non del tutto esplicitata, la loro origine ecclesiastica:
Il suddiaconato è collocato tra gli ordini maggiori dai padri e dai sacri concili, nei quali spessissimo leggiamo anche quanto riguarda gli altri ordini minori (Conc. Trid., Sessione XXIII, Decreto sull’Ordine, cap.II).
Il Tridentino ci è maestro anche riguardo all’esercizio permanente ed effettivo degli Ordini minori (oggi Ministeri) ed è aperto ad ammettere, in caso di bisogno, la loro compatibilità con lo stato matrimoniale:
Per riportare in uso, nel rispetto dei sacri canoni, le funzioni dei santi ordini, dal diaconato all’ostiariato, lodevolmente accolto nella Chiesa fin dai tempi apostolici, ma in molti luoghi interrotte per lungo tempo, e per evitare che siano considerate inutili dagli eretici, il santo sinodo, desiderando vivamente di ristabilire quell’antico costume, decreta che in futuro tali ministeri siano esercitati soltanto da quelli che sono costituiti in tali ordini. Il concilio esorta quindi, nel Signore, tutti e singoli i prelati delle chiese e comanda loro di fare in modo, nei limiti del possibile, che queste funzioni vengano ripristinate nelle chiese cattedrali, collegiate e parrocchiali della loro diocesi, dove un popolo numeroso e i proventi della chiesa lo permettono…
Nel caso non vi fossero chierici celibatari per esercitare il ministero dei quattro ordini minori, potranno essere sostituiti anche con chierici sposati di vita illibata, a condizione che non si siano sposati due volte, siano adatti a queste funzioni e in chiesa portino la tonsura e l’abito clericale (Conc. Trid., Sessione XXIII, Decreto di riforma, cap.XVII).
Il riordino degli Ordini minori implica anche una disciplina applicativa coerente con i principi dottrinali affermati. Per questo il termine Ministeri è più conforme alla loro natura teologica, rispetto al termine Ordini minori, che poteva esprimere una partecipazione impropria all’Ordine sacro. Anche l’abito liturgico deve essere conforme alla natura laicale di tali ministri: la tunica bianca, rimandando alla grazia battesimale, è più idonea dell’abito talare, che è proprio del ministero ordinato. Nome e abito manifestano opportunamente in modo visibile la dottrina specifica dei Ministeri istituiti. Lo stato clericale che per secoli accomunava gli Ordini maggiori e minori, ritenuti anche questi parziali partecipazioni al sacerdozio ordinato, deve ora essere contenuto nei limiti reali dei tre gradi dell’Ordine sacro e anche i segni esteriori lo devono esprimere con chiarezza.