Il fondamento sacramentale della Chiesa particolare
Infine, un’importantissima conseguenza si ha nello statuto ontologico della Chiesa particolare o locale.
In una prospettiva giuridica essa poteva apparire come un distretto determinato dal diritto pontificio e una emanazione di tale autorità giuridica.
In questa veste appariva solo la dimensione universale della Chiesa, ma poteva scomparire la percezione del reale valore dell’unica Chiesa che si realizzava veramente nella sua dimensione particolare e locale (diocesi).
Ora, dal momento che la Chiesa locale aderisce al proprio vescovo come a una sua personalizzazione (è anzi il ministero del vescovo che legittima una porzione del popolo di Dio come vera Chiesa che vive in un determinato luogo) e dal momento che il vescovo è fatto e fondato nel sacramento che lo ha generato e ne alimenta continuamente il suo triplice ministero, la conseguenza è che la Chiesa locale stessa, poggiando su di lui come su un basamento, partecipi della sua energia sacramentale e abbia entità ontologica previa a ogni successiva e necessaria determinazione giuridica.
Quindi anche la realtà della Chiesa locale mutua il suo status ontologico non dal diritto, ma dal sacramento e quindi ha nella liturgia la sua fonte, la sua stabilità e la sua continua crescita.
Il primato del battesimo sul diritto nella Professione religiosa
Nell’impostazione giuridica dell’ecclesiologia il diritto configura i religiosi come uno stato intermedio tra la gerarchia e i laici: così li descrive il precedente Codice di Diritto Canonico (1917).
Infatti il diritto evidenzia con chiarezza la specificità giuridica nella Chiesa dei tre fondamentali stati di fedeli: chierici, religiosi e laici.
In una visione ecclesiologica sacramentale, invece, nella quale emerge il fondamento ontologico del battesimo e quello altrettanto ontologico dell’Ordine sacro, la configurazione interna del popolo di Dio si delinea in due fondamentali stati di fedeli, i laici e il clero.
Tutti i fedeli in quanto tali sono generati dall’unico battesimo, i membri del clero poi sono ulteriormente qualificati da un apporto ontologico nuovo dato dall’Ordine sacro.
I religiosi in relazione al battesimo non costituiscono una categoria essenzialmente diversa nella Chiesa, ma esprimono una scelta radicale in ordine allo sviluppo della stessa grazia battesimale.
Ciò si compie sia in religiosi che provengono dallo stato laicale, sia provenienti da quello clericale.
Il battesimo è la fonte e il referente essenziale degli uni e degli altri e non si dà alcun altro sacramento loro tipico che li definisca in categoria specifica entro la Chiesa.
Se sacramentalmente sono quindi fedeli per così dire “ordinari”, giuridicamente la Chiesa ne definisce la regola e gli statuti.
Ma questo atto successivo, in una ecclesiologia che dà il primato al sacramento, soprattutto a quello del battesimo, non è tale da dare loro una configurazione ontologica soprannaturale specifica quale invece è quella dei due stati di diritto divino, il clero e i laici.
Quindi anche i religiosi sono fondamentalmente eretti sulla forza e la centralità del sacramento e solo lateralmente, anche se necessariamente, interviene la determinazione giuridica della Chiesa.
Per questo si giustifica la presentazione singolare dello stato religioso nella Lumen gentium (cap. VI) che segue ed è diretta conseguenza del capitolo sulla santità comune a tutto il popolo di Dio (cap. V), di cui lo stato religioso è eminente forma.
In seguito anche l’importanza non indifferente accordata ai riti liturgici con cui la Chiesa circonda la professione religiosa afferma quella centralità e primato che la liturgia assume nella dottrina ecclesiologica della Lumen Gentium.