IL PRIMATO DEL SACRAMENTO SUL DIRITTO – prima parte

DON ENRICO FINOTTI

1. L’ecclesiologia sacramentale e l’ecclesiologia giuridica 

Possiamo affermare in senso generale che l’ecclesiologia del Vaticano II si configura come ecclesiologia sacramentale rispetto all’ecclesiologia precedente, prevalentemente giuridica.

In altri termini, nel Vaticano II vi è il primato del sacramento sul diritto; dell’azione precedente, sovrana e fondante di Dio rispetto alla sua determinazione giuridica; della struttura ontologica soprannaturale che scende come dono dall’alto, rispetto al pur necessario vincolo giurisdizionale.

In breve il primato della grazia divina sulla legge umana.

La scelta di prospettiva non implica alcuna negazione dei due termini – grazia e diritto – ma un’esposizione più organica, che riconosce alla grazia il primato ontologico e temporale.

Per questo non si tratta di mutare sostanzialmente l’ecclesiologia di sempre, ma di approfondirla ed esporla in modo che ne risulti con maggior chiarezza il nesso interiore tra l’azione sacramentale dell’intervento di Dio e la sua determinazione ordinata in leggi coerenti e vincoli gerarchico-comunionali entro le coordinate storiche in cui vive il popolo di Dio.

Da un capo all’altro, il Concilio, che ha provvidenzialmente cominciato con la Costituzione sulla sacra liturgia, è stato spinto a passare dalle strutture esterne all’affermazione dell’ontologia di grazia, fondata in quelle ‘reliquie dell’Incarnazione’ che sono i sacramenti, secondo l’espressione di un teologo medioevale. Si tratti dell’episcopato, dei laici, o, in altri testi conciliari, del sacerdozio o dei fratelli separati, si è sempre arrivati ai fondamenti ontologici della dignità o dell’esistenza cristiana (Y. Congar, «In luogo di conclusione», in G. Baraúna, ed., La Chiesa del Vaticano II, p. 1268).

 

«Nulla viene negato del carattere giuridico della Chiesa che, ove occorre, ha i riferimenti avuti da sempre. Non si tratta di contraddizione, ma di completamento in una visione più ampia e più profonda. Non si tratta neppure di novità, perché è facile reperire tutti questi elementi nella letteratura ecclesiastica antecedente, ma piuttosto sparsi. Mai li troviamo raccolti tutti insieme in un rilevato documento ecclesiastico….Ha soltanto messo tutto in una cornice più vasta, non nuova, ma di rado presentata così rilevata ed intera» (G. Siri, La giovinezza della Chiesa, p. 159).

 

2. Il primato del battesimo sul diritto

Il primato del Sacramento risulta in primo luogo nel fondamento proprio della dignità del cristiano in quanto tale.

Esso, infatti, è creato e assunto quale membro vivo della Chiesa per mezzo del battesimo, che precede e fonda ogni riconoscimento giuridico del diritto canonico.

L’essere cristiani, l’aver ricevuto il santo battesimo, non dev’essere considerato come cosa indifferente o trascurabile; ma deve marcare profondamente e felicemente la coscienza d’ogni battezzato; deve essere davvero considerato da lui, come lo fu dai cristiani antichi, un’illuminazione, che facendo cadere su di lui il raggio vivificante della verità divina, gli apre il cielo, gli rischiara la vita terrena, lo abilita a camminare come figlio di Dio, fonte d’eterna beatitudine ( Paolo VI, Ecclesiam suam, in EnchVat, II, n. 179).

È il sacramento che pone le basi della Chiesa popolo di Dio, il diritto ne determinerà l’ordinata convivenza in un corpo organico come essa è e ne specificherà i diritti e i doveri, già conferiti dalla grazia sacramentale.

In questa prospettiva si comprende la scelta conciliare di far precedere il capitolo sul popolo di Dio a tutti i successivi capitoli della Lumen Gentium.

L’intero popolo di Dio con tutte le sue componenti interne – gerarchia, laici e religiosi – è costituito tale dal battesimo e precisamente dai tre sacramenti che formano un’unità col battesimo stesso, i sacramenti dell’Iniziazione cristiana: battesimo, confermazione ed eucaristia.

Questo triplice e internamente indissolubile evento sacramentale è il cardine su cui poggia la Chiesa e ciascuno dei suoi figli, pastori e fedeli.   

Il sacramento al contempo conferisce al cristiano la sua triplice identità, a immagine del Signore: è infatti costituito in Cristo profeta, sacerdote e re, ossia è investito del medesimo ufficio profetico, sacerdotale e regale.

Egli ‘per Cristo, con Cristo e in Cristo’, accoglie e testimonia la Parola, si offre e offre il sacrificio di soave odore e governa se stesso, la storia, il cosmo nella libertà dei figli di Dio.

Ebbene tutto questo evento ontologico da cui fluisce questa triplice missione del cristiano è ricevuto mediante il sacramento.

Ciò significa che la liturgia ha il primato e la centralità nel costituire l’essere stesso della Chiesa a partire da ogni suo membro.

In seguito, si intende, il diritto positivo ecclesiale dovrà nelle varie contingenza storiche determinare, interpretare e canalizzare con ordine e frutto questa potenza di grazia che il sacramento ha conferito.

In tal senso si può vedere come il diritto sia ‘ancillare’ al sacramento e la dignità di ogni cristiano sia fondata direttamente in Dio sicché nessuna autorità umana la potrà mai cancellare.

È così evidente come la Chiesa sia assolutamente un’opera di Dio affidata agli uomini, non da essi creata, ma solo giuridicamente ordinata e adeguatamente potenziata. La dottrina è ben espressa nel Can. 204 § 1 (CDC 1983):

I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione giuridica propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.

Sull’affermazione di questa base sacramentale comune il Vaticano II potrà dar grande importanza alla dignità e responsabilità di tutti i fedeli nella Chiesa, ancor prima della loro posizione giuridica, e solo conseguentemente sviluppare la dottrina e la missione delle varie categorie dei fedeli entro l’unico popolo di Dio: i fedeli pastori (LG III), i fedeli laici (LG IV), i fedeli religiosi (LG VI).

Se, invece, si dovesse ritornare a un’impostazione che privilegi l’aspetto giuridico dei fedeli nella Chiesa, allora – pur sottintendendo la necessità del sacramento – l’esposizione teologica sarebbe impostata diversamente: la gerarchia, i religiosi e i laici, ma metterebbe in primo piano ciò che è successivo e tenderebbe a un’accentuazione esorbitante della differenza e della dipendenza che il diritto specifica e comanda.

Tuttavia in tal modo ciò che è ontologicamente previo e fondante diventerebbe secondario e l’uguaglianza della dignità di tutti i fedeli sarebbe messa in minor luce.

Fu questa la impostazione prevalentemente giuridica della ecclesiologia precedente.

Il primato del sacramento allora dichiara il primato della liturgia, essendo il sacramento di essa parte essenziale: è per questo che essa risplende chiaramente come la base propria e la fonte vera dell’ecclesiologia del Vaticano II.

Si intende, tuttavia, che non vi è qui nessuna variazione di dottrina, ma una diversa accentuazione, una più profonda comprensione e una migliore esplicazione.

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